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Basilea 2: cos'è e cosa cambia per le imprese (www.assoindustria.it)Cenni sull'importante cambiamento nei rapporti tra banche ed imprese"Basilea 2" è il nuovo accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche. In base ad esso le banche dei paesi aderenti dovranno accantonare quote di capitale proporzionali al rischio derivante dai vari rapporti di credito assunti, valutato attraverso lo strumento del rating. In questa sezione del sito diamo una breve, ma, ci auguriamo, esaustiva informazione sulla storia dell'accordo, sui suoi autori e sui soggetti interessati, sugli scopi e sulle attese conseguenze dell'accordo stesso. I soggettiGli Accordi di Basilea sui requisiti patrimoniali delle banche sono il frutto del lavoro del Comitato di Basilea, istituito dai governatori delle Banche centrali dei dieci paesi più industrializzati (G10) alla fine del 1974. I membri attuali del Comitato provengono da Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. Il Comitato opera in seno alla BRI, Banca dei Regolamenti Internazionali, con sede a Basilea, un'organizzazione internazionale che ha lo scopo di promuove la cooperazione fra le banche centrali ed altre agenzie equivalenti allo scopo di perseguire la stabilità monetaria e finanziaria. Il Comitato non possiede alcuna autorità sovranazionale e le sue conclusioni non hanno alcuna forza legale. Le linee guida, gli standard, le raccomandazioni del Comitato sono formulati nell'aspettativa che le singole autorità nazionali possano redigere disposizioni operative che tengano conto delle realtà dei singoli stati. In questo modo il Comitato incoraggia la convergenza verso approcci comuni e comuni standard. Il primo Accordo di Basilea - 1988-Nel 1988 il Comitato di Basilea introduce il sistema di misurazione del capitale comunemente chiamato Accordo di Basilea sul Capitale. E' il primo Accordo di Basilea. Ad esso hanno aderito, fino ad oggi, le autorità centrali di oltre 100 paesi. In sintesi, tale documento definiva l'obbligo per le banche di accantonare capitale nella misura dell'8% del capitale erogato, allo scopo di garantire solidità alla loro attività. L'accordo del 1988 presentava dei limiti di particolare rilevanza. L'8% di accantonamento può essere giudicato troppo per una controparte poco rischiosa e troppo poco per una controparte giudicata rischiosa: la quantità di capitale assorbito era giudicata troppo poco sensibile al rischio, e ciò nonostante alcuni correttivi introdotti negli anni successivi. Basilea 2 - Il Nuovo Accordo di BasileaNel gennaio 2001 il Comitato di Basilea ha pubblicato il documento "The New Basel Capital Accord" (si veda la sezione "documenti ufficiali"), un documento di consultazione per definire la nuova regolamentazione in materia di requisiti patrimoniali delle banche. L'obiettivo è quello di giungere, attraverso il confronto con le autorità di vigilanza dei vari paesi ed una serie di indagini quantitative, ad un testo definitivo entro la fine del 2003, mentre l'attuazione dell'accordo è prevista per la fine del 2006. I tre pilastri di Basilea 2Il contenuto del Nuovo Accordo si articola su tre pilastri: 1. I Requisiti patrimoniali minimi 2. Il controllo delle Banche Centrali 3. Disciplina del Mercato e Trasparenza Gli aspetti "critici" di Basilea 2Sul documento originario di Basilea 2 sono state formulate numerose critiche che hanno portato a modifiche che, pur non cancellando i dubbi, dovrebbero attenuare le conseguenze negative attese dall'applicazione dell'accordo. Quali sono queste conseguenze negative? Sono almeno tre: In questa sede non approfondiamo le problematiche di cui a i punti 1 e 3, ma concentriamo l'attenzione sulle problematiche riguardanti le PMI legate all'introduzione dell'accordo. Basilea 2 e le piccole e medie impreseLegare con maggiore aderenza il fabbisogno di capitale al rischio sottostante a un finanziamento o a un investimento implica inevitabilmente che il prezzo di quel finanziamento o di quell’investimento divengano maggiormente sensibili al rischio implicitamente contenuto. In seguito al recepimento delle nuove disposizioni regolamentare il legame fra rating interno e pricing si farà più solido, più strutturato e più trasparente. Ciò potrà indurre un effetto di carattere restrittivo nei confronti delle imprese, in particolare le PMI, in quanto i prenditori di minore qualità creditizia (tipicamente le piccole e medie imprese) vedrebbero peggiorare le condizioni loro praticate con un effetto di compressione della loro capacità di indebitamento e di revisione delle opportunità di indebitamento. In pratica, secondo una larga parte degli osservatori, le banche sarebbero indotte a ridurre il credito destinato alle PMI e ad aumentare al contempo i tassi di interesse. Le pressioni di Banca d'Italia e della Bundesbank, volte a difendere la specificità dei rispettivi sistemi economici caratterizzati dalla presenza di migliaia di piccole imprese, hanno portato ad una parziale revisione della bozza di accordo che prevede ora requisiti minimi patrimoniali ridotti per l'esposizione delle banche verso le piccole e medie imprese. Queste misure potranno ridurre, ma non eliminare l'impatto di Basilea 2 sulle PMI. Quando comincerà tutto questo? E' già cominciato. • Dopo una lunga fase di affinamento sui contenuti dell'accordo, che
ha consentito di migliorare, anche grazie agli studi di impatto, la prima
bozza del 2001, il Comitato di Basilea ha rilasciato il documento
definitivo nel giugno 2004;
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